Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-segundo e 21-ter. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi. (2) Paolo Marini, avvocato civilista in Firenze, consulente di https://www.studio-legale-roma.com/avvocato-esperto-in-corruzione-marano-napoli.html