Si realizzerebbe di conseguenza un capovolgimento della precetto intorno a cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti ancora quando manchi sia dubbia oppure contraddittoria la prova positiva del l’integrità dell’incolpato. Diritto penale: Per mezzo di ragguaglio alla sfera penale mi occupo https://www.avvocatopenalistanapoli.com/sottrazione-internazionale-minori-vilnius.html