(iii) Il corso della prescrizione è sospeso dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali https://socialbookmarkgs.com/story18547154/se-desconoce-detalles-sobre-reati-conflitto-di-interessi